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Il Giudice Sportivo punisce il Sant’Elia Fiumerapido

VILLANOVA-ALMAS

Sconfitta a tavolino per 0-3 e 150 di ammenda. E’ questa la decisione del Giudice Sportivo in merito al reclamo presentato dal Calcio Sabaudia Vodice sulla gara giocata il 15 febbraio 2015.

Di seguito il testo completo.

SANT ELIA FIUMERAPIDO – CALCIO SABAUDIA VODICE

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. no 168 del 18/2/2015.

Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società CALCIO SABAUDIA VODICE rispettando i termini previsti dal CGS come risulta dalla documentazione allegata.

La reclamante osserva che la Società SANT’ELIA FIUMERAPIDO nella gara in oggetto il no 16 il calciatore PAOLUCCI Gaetano e ha schierato in camp con il no7 COPPOLA Antonio. Inoltre, fa presente che l’arbitro ha fatto prendere parte alla gara il calciatore SOAVE Alessandro sotto la propria conoscenza personale.

Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino o in subordine la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro.

Esaminati gli atti ufficiali riguardo la posizione di tesseramento dei calciatori PAOLUCCI Gaetano nato il 7/9/1982 e COPPOLA Antonio nato il 12/9/1995, l’Ufficio tesseramento presso il Comitato regionale Lazio, certifica che i suddetti calciatori sono stati tesserati per la Società SANT’ELIA FIUMERAPIDO il 20/2/2015 e quindi successivamente alla gara disputatasi il 15/2/2015.

Pertanto, i succitati calciatori non avevano titolo a prendere parte alla gara. In virtù dell’art. 17 comma 1 del CGS

DELIBERA

– di accogliere il reclamo proposto dalla Società CALCIO SABAUDIA VODICE

– di comminare alla Società SANT’ELIA FIUMERAPIDO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 nonchè l’ammenda di Euro 150.

Nulla per la tassa reclamo.

 

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